Brevetti, anno zero: in arrivo la giurisdizione comune europea

Dal 27 marzo scorso, ogni tipo di brevetto presentato e approvato nei paesi dell’Unione Europea sarà protetto da una tutela brevettuale unitaria. In Italia, il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 marzo.

A seguito del decreto legislativo n°18 dello scorso 19 febbraio, recante – si legge –  il provvedimento di «Attuazione della delega di cui all’articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l’adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214».

In parole povere, oltre a prevedere norme precise sul brevetto europeo, il decreto istituisce una giurisdizione comune per tutti i Paesi dell’Unione che partecipano, conferendo agli stessi le competenze necessarie in fatto di contraffazione, violazione, accertamento di nullità, revoca o non violazione dei brevetti europei, nonché alle misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati protettivi complementari rilasciati sulla base di un brevetto europeo.

A tutto ciò, sono state aggiunte disposizioni volte a garantire l’applicazione della legislazione italiana alle cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l’Italia che risultano pendenti fino alla data di entrata in vigore dell’accordo, oltre a quelle promosse in seguito davanti all’autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio. Il brevetto unico europeo e il brevetto europeo rilasciato per l’Italia, saranno effettivi solo dopo la pubblicazione della loro menzione nel bollettino europeo dei brevetti, mentre ci sarà un regime transitorio per le cause pendenti relative ai brevetti europei rilasciati per l’Italia.

Per il diritto brevettuale in senso stretto, invece, sono previste alcune limitazioni all’esclusiva, che non scatterà più per gli atti sperimentali riguardanti l’immissione di farmaci in commercio, per l’utilizzo sperimentale di scoperte e brevetti legati a varietà vegetali e per l’utilizzo di invenzioni brevettate su navi, aerei e mezzi di terra che fanno ingresso temporaneo o accidentale in Italia.

Il decreto riscrive quasi integralmente il comma 1 dell’articolo 56 del codice di Proprietà industriale, e il brevetto europeo rilasciato per l’Italia ed quello unitario europeo, garantiranno ai rispettivi titolari i diritti previsti dagli articoli 25 e 26 dell’Accordo, che riassumono le disposizioni atte ad impedire l’utilizzo diretto e indiretto delle invenzioni. Sarà cancellato, inoltre, il comma 2 dell’articolo 56 del Codice di proprietà industriale, mentre le contraffazioni siano valutate come prescritto dalla legislazione italiana in materia.

Altra novità riguarda l’esclusiva brevettuale, che non scatterà più per gli atti sperimentali effettuati privatamente e a fini non commerciali, diretti a ottenere, anche all’estero, autorizzazioni a immettere farmaci in commercio, mentre non è prevista nessuna esclusiva per gli atti sperimentali relativi all’oggetto dei brevetti e all’utilizzazione dei materiali biologici per coltivazioni, scoperte e sviluppi di altre varietà vegetali.

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